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PROTEZIONE DEI MARCHI NOTORI IN CINA
Introduzione
La definizione di marchio notorio viene fornita dalle Norme per la creazione e la protezione dei marchi notori dove il termine “ marchio notorio” si riferisce ad un marchio ampiamente conosciuto da una consistente fascia di consumatori e gode di una reputazione abbastanza buona in Cina. Nell’agosto del 1987, l’Ufficio Marchi ha identificato il primo marchio notorio estero, Pizza Hut, nel procedimento di opposizione per una richiesta di registrazione. Nel 1989 l’Ufficio Marchi ha identificato il primo marchio notorio cinese, Tong Ren Tang, marchio di una casa farmaceutica cinese. A partire da questi primi due marchi, la Cina ha identificato marchi notori come “NISSAN”, “BOSS”, “TISSOT”, “YSL”, “CARTIER”, “MC DONALD’S & l’emblema M” , “FORMULA 1”, “Shangri-La”, “PHILIPS” (anche in ideogrammi) e “MARLBORO” (anche in ideogrammi), tra gli altri.
Sistema di protezione legale per i marchi notori
Dal 1° dicembre 2001, quando la Legge sui marchi ha per la prima volta confermato la protezione dei marchi notori, la Cina ha promulgato una serie di leggi nazionali per i marchi notori. Di conseguenza, esistono i Regolamenti per l’implementazione della Legge sui marchi, e le Norme per la creazione e la protezione dei marchi notori, oltre ad una serie di interpretazioni fornite dalla Corte Suprema che garantiscono ulteriore protezione ai marchi notori. Prima che la legislazione nazionale entrasse in vigore, ai marchi veniva a riconosciuta la notorietà secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Parigi e dagli Accordi TRIPS.
Legislazione Internazionale
La Convenzione di Parigi fornisce un principio di protezione per i marchi notori nell’Articolo 6 bis:
(1) I paesi dell’Unione s’impegnano…..a rifiutare o invalidare la registrazione e a vietare l’uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l’imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l’autorità competente del paese della registrazione o dell’uso stimerà essere ivi già notoriamente
conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d’un marchio notoriamente conosciuto o un’imitazione atta a creare confusione con esso.
Gli Accordi TRIPS prevedono una più ampia protezione per i marchi notori all’Articolo 16 (2) e (3):
(2) L'art. 6-bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel membro in questione conseguente alla promozione del marchio .
(3) L'art. 6-bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato .
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