Rassegna Stampa
News
Materiali
Disposizioni legali nazionali per la protezione dei marchi notori
La Legge sui marchi modificata il 1° dicembre 2001 prevede protezione esplicita dei marchi notori agli art. 13,14 e 41(2)
Articolo 13: Nel caso in cui un marchio per il quale è stata presentata richiesta di registrazione per l’uso per prodotti identici o simili costituisca riproduzione, imitazione, o traduzione di altrui marchio notorio non registrato in Cina e possa generare confusione, tale richiesta di registrazione verrà respinta e ne sarà proibito l’uso.
Articolo 14: Affinché un marchio notorio venga riconosciuto come tale verranno presi in considerazione i seguenti fattori:
(1) Rinomanza del marchio presso il pubblico interessato
(2) Periodo di uso continuativo del marchio;
(3) Tempo continuativo, estensione ed area geografica di pubblicità del marchio;
(4) Registrazione del marchio in questione come marchio notorio; e
(5) Qualsiasi altro fattore rilevante ai fini della rinomanza del marchio stesso.
Articolo 41 (2) Laddove un marchio registrato si trovi a violare le disposizioni degli artt. 13,15,16 e 31 di questa Legge, qualsiasi altro titolare di marchio o altra parte interessata potrà, entro cinque anni dalla data di registrazione del marchio, presentare una richiesta presso il Comitato per l’esame e l’assegnazione dei marchi al fine di ottenere la cancellazione del marchio. Nel caso in cui un marchio notorio sia registrato in mala fede, il vero titolare del marchio in questione non sarà vincolato dal termine dei cinque anni ( per la richiesta di cancellazione).
Il Regolamento per l’attuazione della Legge sui marchi, in vigore dal 15 settembre 2002 fissa le procedure per il riconoscimento dei marchi notori e le azioni giudiziarie a tutela dei marchi notori agli artt. 5 (1), 45 e 53.
Articolo 5 (1) In base a quanto stabilito dalla Legge sui marchi e da questo Regolamento, laddove una parte ritenga che il proprio marchio sia un marchio notorio, nel caso in cui insorga una controversia nel corso della registrazione dello stesso marchio, o durante l’esame e l’assegnazione del marchio stesso, la parte in questione potrà presentare una richiesta presso l’Ufficio Marchi o in alternativa presso il Comitato per l’esame e l’assegnazione dei marchi affinché il proprio marchio venga riconosciuto come marchio notorio e la richiesta di registrazione del marchio non conforme all’art. 13 della Legge sui Marchi venga respinta, o venga effettuata la cancellazione della registrazione non conforme all’art.13 della Legge sui Marchi. Una volta presentata tale richiesta, la parte interessata dovrà produrre prova che dimostri che il proprio marchio è effettivamente un marchio notorio.
Articolo 45: Qualora un marchio venga utilizzato in violazione dell’art.13 della Legge sui Marchi, una parte interessata potrà richiedere all’autorità amministrativa per l’industria ed il commercio che ne venga proibito l’utilizzo. Una volta effettuata tale richiesta, la parte interessata produrrà prova che dimostri che il proprio marchio è un marchio notorio. Qualora l’Ufficio Marchi stabilisca che il marchio in questione è marchio notorio secondo quanto stabilito dall’art.13 della Legge Marchi, l’autorità amministrativa per l’industria ed il commercio ordinerà al trasgressore di interrompere l’uso del marchio notorio in contrasto con quanto stabilito all’Articolo 13 della Legge Marchi, confischerà e distruggerà le riproduzioni di detto marchio. Qualora risulti difficile separare le riproduzioni di detto marchio dai prodotti, in tal caso verranno confiscati e distrutti sia le riproduzioni che i prodotti.
Articolo 53: Se un proprietario di marchio ritenga che un altro soggetto possa aver registrato il proprio marchio notorio come ditta, tale da ingenerare confusione o sviare il pubblico, lo stesso proprietario potrà presentare una domanda presso l’autorità competente per la registrazione delle ditte al fine di ottenere la cancellazione della ditta. L’autorità competente per la registrazione delle ditte gestirà il problema secondo quanto stabilito dai Regolamenti per l’Amministrazione della Registrazione delle ditte.
Esecutiva dal 24 luglio 2001, la Interpretazione Giudiziaria della Corte Suprema del Popolo sull’Applicazione delle Leggi per i giudizi inerenti le cause civili sui nomi di dominio dei networks informatici estende con l’articolo 6 la protezione dei marchi notori anche ai nomi di dominio.
Articolo 6 : Un tribunale del popolo che si trovi a dirimere una controversia riguardante un nome di dominio può emettere sentenza di condanna nel caso in cui i marchi registrati in questione siano famosi, basandosi sulle allegazioni delle parti o sulle condizioni esistenti.
Esecutiva dal 16 ottobre 2001, la Interpretazione Giudiziaria della Corte Suprema del Popolo su diversi argomenti relativi all’Applicazione delle Leggi per i giudizi inerenti le cause civili sui Marchi puntualizza ancor meglio le definizione di marchio notorio, come segue:
Articolo 1: Gli atti seguenti integrano violazione dell’altrui diritto di utilizzare un marchio registrato, così come stabilito al punto (5) dell’Articolo 52 della Legge Marchi:
(1) omissis
(2) la riproduzione, l’imitazione o la traduzione di altro marchio notorio registrato o di sua parte consistente ed il suo utilizzo come marchio su prodotti non identici o dissimili atti a causare sviamento nel pubblico e tali da pregiudicare gli interessi del soggetto che abbia registrato il marchio notorio;
Articolo 2 Secondo quanto stabilito al paragrafo 1 dell’Articolo 13 della Legge marchi, laddove venga riprodotto, imitato o tradotto nella sua totalità o in parte un marchio notorio non registrato nella Repubblica Popolare Cinese e lo stesso venga utilizzato come marchio su prodotti identici o simili, e ne scaturisca confusione, dovrebbe essere assunta la responsabilità civile di interrompere tale violazione.
Articolo 22: Qualora un Tribunale del popolo stia esaminando una causa relativa ad un marchio, lo stesso potrà, su richiesta di una delle parti e in base alle circostanze del caso, decidere in conformità alla legge se il marchio registrato in questione sia o meno notorio. Tale decisione sulla notorietà del marchio dovrà essere presa secondo quanto stabilito dall’Articolo 14 della Legge sui Marchi.
<<
Pagina Precedente Pagina Successiva
>>