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MEDIO ORIENTE: LA PRUDENZA NON E' MAI TROPPA!
Molti paesi del Medio Oriente hanno emanato le cosiddette “leggi a protezione del rivenditore”. Nonostante la diversa terminologia usata in seguito, con il termine “rivenditore” si intendono designate varie categorie di operatori commerciali, come il rivenditore vero e proprio, distributore, agente di vendita e simili. Tali leggi offrono diversi diritti extra-contrattuali a favore dei rivenditori, in particolare un’ ampia gamma di possibilità per ottenere indennizzi a seguito del recesso da parte del concedente straniero o al mancato rinnovo del rapporto senza giusta causa. I contraenti medio orientali che hanno subito tale tipo di trattamento possono anche aver diritto, in virtù di alcune di queste leggi, a bloccare le importazioni del concedente straniero qualora siano pendenti una transazione amichevole o un processo. I concedenti esteri hanno sviluppato varie strategie per affrontare queste leggi sulla protezione dei rivenditori medio orientali. Ad esempio molti concedenti esteri cercano di migliorare gli aspetti più gravosi di queste leggi attraverso alcune disposizioni nei loro accordi commerciali. I concedenti stranieri devono prendere atto che tali disposizioni, malgrado siano utili in alcuni casi, non sono tuttavia abbastanza efficaci: le protezioni per i rivenditori rappresentano una questione di ordine pubblico locale e di conseguenza i Tribunali del Medio Oriente possono non riconoscere disposizioni contrattuali intese a vanificare le leggi a protezione del rivenditore locale.
1.Territorio.
Alcuni paesi del Medio Oriente (come il Qatar) sono mercati abbastanza piccoli e tali paesi probabilmente non possono essere divisi in territori di vendita più piccoli. In altri paesi del Medio Oriente, tuttavia, i concedenti stranieri limitano d’abitudine il territorio del rivenditore (ad esempio, designando emirati specifici negli EAU o particolari province nell’Arabia Saudita). Nonostante alcune leggi a protezione degli operatori commerciali nel Medio Oriente, un concedente straniero potrebbe essere in grado di restringere ulteriormente il territorio del rivenditore, riservandosi il diritto di vendere direttamente ad alcuni clienti (forse pre-esistenti) senza alcun indennizzo per il rivenditore.
2.Esclusiva
In virtù di alcune leggi, un rivenditore locale viene considerato esclusivo per il territorio coperto dal contratto, senza tener conto di nessuna disposizione contraria presente negli accordi tra le parti (in queste giurisdizioni, il concedente straniero di solito dovrebbe richiedere la esclusiva reciproca, cioè che il rivenditore non promuova la vendita o commercializzi prodotti che sono in concorrenza con quelli del concedente). Per quanto attiene le legislazioni per la protezione commerciale vigenti in altri paesi (come Kuwait e Libano), un concedente straniero può incaricare agenti commerciali plurimandatari non esclusivi, riducendo pertanto i rischi sopra menzionati.
3. Prodotti
Alcune ditte estere fabbricano diverse linee di prodotti. Con riferimento alle leggi vigenti in alcuni paesi del Medio Oriente, il concedente potrebbe limitare a livello contrattuale il proprio partner commerciale locale ad una o più linee di prodotto specifiche. (In alcuni paesi del Medio Oriente, come il Bahrein, è possibile che il concedente limiti il proprio rivenditore ad un particolare prodotto, all’interno della stessa linea di prodotti ) 4. Obblighi specifici e dettagliati
Gli accordi commerciali in Medio Oriente dovrebbero imporre obblighi specifici e dettagliati agli operatori commerciali locali, inclusi volumi minimi di vendita, la non osservanza dei quali viene assunta dalle parti quale giustificato motivo per il recesso dal contratto. Continua...
 
 
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