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5. Strutture adeguate
Alcune leggi per la protezione dei rivenditori nel Medio Oriente (come in Oman) richiedono al concedente di rimborsare l’operatore commerciale locale per le spese sostenute durante la vigenza dell’accordo. Alla luce di questo fatto, alcuni concedenti stranieri includono nei loro accordi commerciali alcune dichiarazioni e garanzie da parte del rivenditore, ad es. che esistano e vengano mantenute in buone condizioni strutture adeguate, che siano adempiuti tutti gli obblighi nei confronti del personale e/o che venga prevista un’esplicita autorizzazione da parte del concedente per affrontare spese suscettibili di essere rimborsate.
6. Conformità alle leggi
Gli accordi commerciali nel Medio Oriente prevedono una notevole e dettagliata quantità di adempimenti perché il rivenditore possa operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Esistono diverse ragioni per giustificare tali disposizioni; nel contesto legale medio orientale, tali disposizioni sottolineano che il rapporto esistente tra le parti deve soddisfare tutti i requisiti locali richiesti.
7. Termini dell’accordo
In generale, gli accordi commerciali nel Medio Oriente dovrebbero essere stipulati per brevi periodi definiti, possibilmente per una durata di due anni, senza clausola di rinnovo automatico. Infatti, secondo alcune leggi (come in Giordania), un rivenditore locale può incontrare serie difficoltà nel richiedere un indennizzo per il mancato rinnovo del contratto. Un accordo a termine potrebbe anche abbassare le aspettative dell’agente per ciò che concerne i guadagni futuri.
8. Motivi di risoluzione
Gli accordi commerciali del Medio Oriente di solito prevedono criteri oggettivi ( come il fallimento, cambiamento della proprietà o inabilitazione a svolgere l’attività di rivendita) che le parti riconoscono come motivo sufficiente per giustificare la risoluzione di un contratto da parte del concedente. Tuttavia i Tribunali del Medio Oriente disapplicano normalmente gli elementi ambigui relativi all’esecuzione dell’incarico ( ad esempio quelli che impongono all’agente di commercializzare i prodotti in “maniera adeguata, diligente o attiva”) o a motivazioni soggettive, ( cioè basate solamente sul giudizio del concedente straniero).
9. Effetti delle risoluzione.
Alcuni concedenti stranieri includono disposizioni separate nei loro contratti con riferimento agli effetti della risoluzione e al riacquisto delle giacenze, con l’impegno del rivenditore a cessare l’attività, a non utilizzare i marchi ed effettuare la cancellazione dell’accordo nei locali registri delle imprese.
10. Legge Applicabile e risoluzione delle dispute
In Medio Oriente, le leggi non solo garantiscono diritti extra-contrattuali ai rivenditori locali, ma autorizzano i Tribunali locali a risolvere le dispute derivanti dall’applicazione di tali leggi. Alla luce di ciò, le leggi applicabili per la protezione del rivenditore portano i Tribunali locali ad ignorare leggi straniere e clausole di risoluzione contenute in un accordo commerciale.
Ciononostante, tali clausole contrattuali potrebbero avere un valore “difensivo” per un concedente straniero. Ad esempio., una clausola di competenza estera, potrebbe essere di una certa utilità, qualora l’operatore commerciale ottenga una sentenza in contumacia nel proprio paese contro il concedente straniero e successivamente tenti di eseguirla all’estero. Quando si utilizza una clausola di foro competente estero, tuttavia, il concedente estero dovrebbe assicurarsi che la stessa sia strutturata in modo tale da ridurre al minimo la necessità di citare il proprio rivenditore davanti ad un Tribunale medio orientale. E’ bene precisare che le leggi commerciali del Medio Oriente non sono generalizzabili, in quanto ciascun paese possiede legislazioni e politica proprie, con conseguenti differenze nei testi, nelle interpretazioni e nell’applicazione. Inoltre, maggiore è la complessità delle strategie commerciali, tanto più necessaria risulta un’analisi adeguata del caso specifico.
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