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Qualora una delle parti richieda protezione per un marchio che è stato precedentemente identificato come notorio da un organo amministrativo o da un Tribunale del popolo e l’altra parte non contesti la notorietà del marchio in questione, il Tribunale non effettuerà alcun ulteriore esame. Qualora l’altra parte contesti la notorietà del marchio in questione, il Tribunale effettuerà ulteriori valutazioni secondo quanto stabilito dall’Articolo 14 della Legge sui marchi.
Oltre a ciò, nel giugno 2003, la Cina ha pubblicato le Norme per il deposito e la Protezione dei marchi notori, in pratica un regolamento di natura amministrativa sulla protezione dei marchi notori.
Protezione speciale dei marchi notori
I titolari dei marchi notori possono ottenere il massimo livello di protezione in conformità con la legge senza dover assumere costi elevati e inutili per ricerche internazionali e/o prodotti/servizi. La protezione speciale, così come anche la legislazione sopra riportata, consente al titolare del marchio notorio non solo di godere della protezione estesa a tutti i prodotti/servizi, ma anche della protezione accordata ad altre aree di utilizzo, come nomi di dominio e ditta. La protezione privilegiata dei marchi notori in Cina include:
Protezione estesa ad altri prodotti/servizi oltre a quelli per i quali il titolare del marchio desideri utilizzare il marchio stesso.
Un marchio ordinario risulta protetto soltanto per i prodotti/servizi identici o simili indicati dalla stessa registrazione. La protezione dei marchi notori in Cina può essere estesa ad altri prodotti/servizi.
Disponibilità della protezione sui marchi non registrati
La maggior parte dei marchi notori approvati dalle autorità cinesi sono registrati in Cina. I marchi “???” ( carattere cinese per Hui Er Kang) e ???” (carattere cinese per “ Piccola pecora”) rappresentano due eccezioni. Nella causa Fujian Xiamen Huierkang Ltd. / Fuzhou Witalong Ltd., l’Alta Corte di Pechino ha stabilito che la Fujian Xiamen Huierkang stava utilizzando il marchio Hui Er Kang come ditta sin dal 1992 ed aveva investito grandi somme per pubblicizzare il marchio in una vasta area, prima che l’altra parte, la Fuzhou Weitalong, avesse conseguito la registrazione del proprio marchio. Il Tribunale ha stabilito che la pubblicità effettuata per i prodotti contraddistinti dal marchio fosse riconducibile alla Fujian Xiamen Huierkang Ltd. e che pertanto l’ideogramma cinese Hui Er Kang potesse essere riconosciuto come marchio notorio. Il Tribunale aveva altresì disposto che la registrazione del marchio Fuzhou Witalong Ltd venisse annullata e che il diritto esclusivo di marchio (carattere cinese per Hui Er Kang) competesse alla Fujian Xiamen Huierkang Ltd.. In un’altra controversia, che opponeva la Inner Mongolia Sheep Catering Chain Service Co (appellata) alla Inner Mongolia Huacheng Science & Trading Co. Ltd.(appellante), la prima stava utilizzando da anni l’ideogramma “piccola pecora” come nome commerciale di società specializzata in catering, particolarmente spezzatino di carne con patate. Il nome commerciale era divenuto familiare a molti consumatori ed il servizio di catering offerto dalla società era stato giudicato di qualità elevata da molti esperti. L’Alta Corte di Pechino ha stabilito che il marchio di fabbrica era perciò famoso ed il fatto che l’appellato apponesse il marchio al proprio condimento, destinato ad accompagnare lo spezzatino di carne con patate, poteva generare confusione nei consumatori sulla fonte di provenienza errata dei prodotti e costituisse perciò concorrenza sleale nei confronti dell’appellato.
Dal momento che la registrazione in mala fede sta diventando un problema sempre più serio, le autorità cinesi hanno preso i considerazione l’idea di proteggere gli interessi degli effettivi titolari dei marchi non registrati. Il riconoscimento dei due marchi sinora presentati come marchi notori rappresenta un efficace esempio di protezione che può essere applicata anche ai marchi notori non registrati.
Nelle controversie relative al marchio, una terza parte deve presentare la propria rivendicazione entro 5 anni dalla data di registrazione del marchio in contestazione, mentre il titolare di un marchio notorio non dovrà rispettare tale limite, se il marchio in questione è stato registrato in mala fede.
La protezione dei marchi notori estesa alla ditta.
Nella causa Hong Kong Nipsea Holding International Limited contro Wuhan Nippon Paint Co. Lt., l’attore possedeva il diritto di registrazione sul marchio “ Nippon Paint” sin dal 1993, mentre il convenuto aveva utilizzato il marchio come ditta senza autorizzazione. Nella sua decisione il Tribunale di Wuhan ha disposto che “Nippon Paint” è un marchio notorio e in base a questo fatto, facendo riferimento al principio di antidiluition nell’ambito della protezione marchi in USA, il comportamento del convenuto ha procurato violazione del marchio “ Nippon Paint”.
La protezione sui marchi notori estesa ai nomi di dominio
La “ Interpretazione giuridica sulla Legge applicabile nelle controversie civili relative ai nomi di dominio” estende la protezione del marchio all’ambito informatico e rafforza la protezione giuridica ai marchi notori, equiparando gli interessi dei titolari di nomi di dominio a quelli di marchi registrati. Viene chiaramente stabilito che registrare a scopi commerciali un marchio notorio altrui come nome di dominio, così come tre altre modalità di comportamento, rappresentano pre-requisiti nel determinare un atto nocivo. Pertanto fornisce una protezione più ampia agli interessi legittimi dei titolari del marchio.
Nella causa E.I. Du Pont de Nemours & Company contro Bejing Gionwand Information Ltd., l’attore era il titolare del marchio “ DU PONT” ed il convenuto aveva registrato “ dupont.com.cn” come nome di dominio. Avanti il Tribunale n.1 di Pechino, il marchio DU PONT è stato riconosciuto come marchio notorio. Dal momento che viene stabilito che qualsiasi uso non autorizzato di un marchio registrato è pregiudizievole nei confronti degli interessi del titolare del marchio, secondo la Convenzione di Parigi, il Tribunale ha stabilito che il convenuto deve ritirare la registrazione del proprio nome di dominio.
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